Giudice Sportivo, una partita a porte chiuse per l’Udinese

Il Giudice Sportivo ha emesso la sua sentenza in merito all'episodio degli insulti razzisti a Maignan

Sono arrivate le sanzioni del Giudice Sportivo in merito agli episodi relativi alla 21^ giornata di Serie A. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, c’era la sentenza sugli episodi accaduti durante Udinese-Milan, quando il portiere rossonero Mike Maignan ĆØ stato vittima di insulti razzisti. Alla fine, i bianconeri dovranno giocare la sfida con il Monza a porte chiuse.

La sentenza.Ā 

“Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale, nonchĆ© il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonchĆ© a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti; Ritenuta la obiettiva gravitĆ  dei fatti descritti e riportati, che hanno comportato l’adozione delle misure previste dall’apposito protocollo procedurale contenuto nelle norme federali; gravitĆ  che, da un lato, rende recessivo l’elemento della dimensione, dall’altro, conferma e affatto smentisce l’ulteriore elemento, parimenti previsto e richiesto 474dall’art. 28, comma 4, CGS, della percezione reale (vista, in questo caso, la legittima reazione del calciatore interessato e le conseguenze sul regolare svolgimento della gara, interrotto per ben 2 volte); Rilevato, altresƬ, che non sono state riportate, durante e dopo i fatti, e nonostante i 2 annunci al pubblico, chiare manifestazioni di dissociazione da tali intollerabili comportamenti da parte dei restanti sostenitori (elemento che sarebbe stato rilevante in senso attenuante, e finanche esimente in presenza degli altri presupposti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. e CGS); Rilevato, nondimeno, che il comportamento attivo della SocietĆ  Udinese, e la disponibilitĆ  manifestata fin da subito a collaborare per l’individuazione dei responsabili, fanno sƬ che per un evento di tale portata e gravitĆ  possa applicarsi la sanzione minima prevista dall’art. 28, comma 4, CGS, ovvero l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse (art. 8, comma 1, lett. e CGS) delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse”.

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10 Commenti
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2 anni fa

E quando negli stadi insultato come sempre gli arbitri cosa Fanno se succedesse a Milano Roma ecc. Sarebbe stato tutto normale

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2 anni fa

Giudice piuttosto imparziale

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2 anni fa

Italiana.dalle mille sfumature

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2 anni fa

Senza parole

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2 anni fa

Ma che giudice sporchivo e’ mai questo !

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2 anni fa

Come sempre..il FRIULI considerato meno di zero 😔😔😔😔😔

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2 anni fa

Riassunto… ƈ una cagata pazzesca!!! E partirono 92 minuti di applausi ininterrotti

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2 anni fa

con un precedente così le prossime partite finiranno tutte 3 a 0 a tavolino 🤣

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2 anni fa

Vergogna

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2 anni fa

Vergognoso

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